La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione; ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
- nonchè per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi, sei mesi dalla scadenza di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che i cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l'impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
L'avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene d'ufficio sulla base di informazioni pervenute all'ufficio anagrafe.
Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento. La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.