A chi è rivolto
Ai cittadini e alle imprese presenti nel comune di Mazzo di Valtellina.
Descrizione
È possibile presentare istanze alla Pubblica Amministrazione per il tramite di ogni mezzo, anche telematico o informatico. L’istanza è l’atto di impulso procedimentale attraverso la quale il proponente richiede all’Amministrazione l’avvio di un procedimento ovvero l’adozione di un provvedimento.
La comunicazione tra le imprese e la Pubblica Amministrazione deve avvenire esclusivamente attraverso strumenti telematici, mentre per i privati cittadini non è ancora un obbligo.
Si possono presentare in via telematica alla pubblica amministrazione anche
• documenti e dichiarazioni (ad esempio la copia di autocertificazioni);
• richieste di accesso anche ad atti e documenti amministrativi.
Come fare
L’istanza può essere presentata personalmente all’ufficio Protocollo nei normali orari di apertura degli uffici o inviata all’indirizzo email protocollo@comune.mazzo.so.it (se richiedente non è provvisto di PEC) o all’indirizzo PEC protocollo.mazzo@cert.provincia.so.it (utilizzando indirizzo PEC del richiedente)
L’ufficio del Protocollo si occupa della registrazione, in ordine cronologico, degli atti di corrispondenza, in entrata ed in uscita, dall’ente pubblico, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero progressivo con relativa data di registrazione. L’iscrizione della corrispondenza in entrata nel registro di protocollo, che attesta ad ogni effetto l’avvenuta ricezione da parte del Comune dell’atto
depositato.
L’ufficio del Protocollo provvederà ad inoltrare l’istanza all’ufficio competente, che provvederà
all’istruttoria
Cosa serve
Occorre:
- la firma autografa (fatta a mano) allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore o con firma digitale;
- può essere sottoscritto, scansionato e inviato allegando copia del documento di identità oppure salvato e firmato digitalmente.
Cosa si ottiene
Si ottiene l'accesso al servizio
Procedure legate all'esito
Si distingue in base alla modalità di invio effettuata. Quindi, se la trasmissione dell’istanza è stata effettuata tramite:
• Posta Elettronica Certificata (PEC), il documento che comprova l’invio è la ricevuta di consegna e accettazione rilasciato dal sistema di posta elettronica;
• Posta Elettronica Ordinaria, cioè via e-mail, il documento che comprova l’invio è la comunicazione che conferma il ricevimento dell’istanza;
• A mezzo lettera raccomandata, il documento che comprova l’invio è la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale;
• Con consegna a mani all’ufficio competente, il documento che comprova l’invio è la ricevuta con indicato il numero di protocollo.
Tempi e scadenze
In tempo reale.
Casi Particolari
In caso di non funzionamento dell'applicativo protocollo o mancanza addetto al protocollo verrà rilasciata cartacea.
Accedi al servizio
contatta l'ufficio per maggiori informazioni:
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
Il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede: a) che ogni atto e documento può essere trasmesso alle
Pubbliche Amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 4, comma 2); b) che
l’invio di documenti ad una Pubblica Amministrazione attraverso qualsiasi mezzo telematico o informatico che permetta
di accertare la fonte di provenienza soddisfa il requisito della forma scritta e non è, quindi, necessario che l’invio sia
seguito dalla produzione del documento originale (art. 45, comma 1).
Il testo dell’art. 38 del DPR 445/2000, dopo aver stabilito che tutte le istanze e le dichiarazioni rivolte alla PA o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica, precisa che le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica - ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni , o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni - sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Questa disposizione definisce, in modo rigoroso, i parametri per la validità delle istanze e delle dichiarazioni
presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica. Tali richieste sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa dal richiedente, in presenza del dipendente addetto al procedimento, se
ricorre almeno uno dei seguenti presupposti: – alla richiesta è apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata,
il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato; – l’autore è identificato dal sistema informatico con
l’uso della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS) L’art. 61 comma 2 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo della CIE e della CNS sostituisce la
firma elettronica avanzata per l’invio di istanze e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche; – l’autore è identificato
dal sistema informatico grazie agli strumenti diversi (dalla CIE e dalla CNS) predisposti dalle amministrazioni per
l’individuazione del soggetto che richiede il servizio (ai sensi dell’art. 64, comma 2, CAD); – la richiesta è trasmessa
dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del si stema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione di elezione di domicilio vincolante per il mittente (ai sensi dell’art. 6
CAD).
Condizioni di servizio
Contatti
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