Matrimonio

  • Servizio attivo

Servizio matrimonio del Comune di Mazzo di Valtellina


Stemma del Comune di Mazzo di Valtellina

A chi è rivolto

Rivolto ai cittadini che vogliono sposarsi

Descrizione

Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o nel Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’ Estero iscritti Aire). Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato. Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano. Con le pubblicazioni di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta l'insussistenza di impedimenti
alla celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni devono rimanere esposte per otto giorni consecutivi, più ulteriori tre giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni. Il matrimonio di un cittadino residente viene fissato solo quando sussistano tutti i requisiti richiesti per le pubblicazioni. Ai futuri sposi verrà richiesto di esprimere la scelta del regime patrimoniale che verrà dichiarata nell'atto di matrimonio (per matrimonio civile).
Il matrimonio può essere celebrato non prima di dodici giorni e non oltre centottanta giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune/Comuni di residenza.
I documenti relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d'ufficio.


MATRIMONIO CON RITO CIVILE

I matrimonio civili possono essere celebrati solo nella sede Comunale di via Mortirolo n. 5, presso
l’ufficio del Sindaco o la Sala Consiliare. Non sono previsti costi.

Note informative

Eventuali addobbi floreali sono a cura degli sposi, nei tempi di disponibilità della sala.
Almeno quindici giorni prima della data fissata i futuri sposi devono produrre:
- delega del Comune di residenza se diverso (o del Consolato italiano se residenti all’estero, iscritti Aire);
- dichiarazione con l’indicazione dei nominativi di due testimoni e relativa fotocopia documenti d’identità, maggiorenni (uno per ciascuno degli sposi) e dell’interprete, maggiorenne, qualora uno degli sposi non conosca la lingua italiana (se entrambi gli sposi
conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla) e dichiarazione della scelta del regime patrimoniale.

Nel giorno e orario fissati dovranno essere presenti, oltre agli sposi:
- due testimoni, maggiorenni (uno per ciascuno degli sposi, possono anche essere loro parenti);
- un interprete, maggiorenne, se uno degli sposi non conosce la lingua italiana (se entrambi gli sposi conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla).

Tutti devono essere muniti del proprio documento identificativo in corso di validità.
Se uno dei due sposi non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario si trasferiscono nel luogo in cui questi si trova, per celebrarne il matrimonio. In questo caso sono necessari quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni. Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita.

Il celebrante deve avere le seguenti caratteristiche:
- maggiore età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 10 D.Lgs 235/2012;
- non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.


MATRIMONIO RELIGIOSO

Il matrimonio concordatario viene celebrato dal parroco ed ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso valido agli effetti civili riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo stato italiano ed altre confessioni religiose.

Scelta del regime patrimoniale

Secondo il Regolamento UE 1103/2016, i coniugi possono accordarsi sulla legge applicabile ai beni relativi al matrimonio, scegliendo tra:
- il paese in cui uno o entrambi hanno la loro «residenza abituale»;
- il paese di cittadinanza di uno dei coniugi o partner;
Qualora la coppia non compia tale scelta, la giurisdizione sarà decisa nel caso di una proprietà matrimoniale sulla base (nell’ordine):
- del Paese in cui i componenti della coppia abbiano entrambi vissuto dopo la fine del
matrimonio;
- del Paese di appartenenza comune della coppia alla fine del matrimonio;
- del Paese con cui la coppia ha il collegamento più stretto al momento del matrimonio.

Normativa

-  D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
- Codice civile Libro I Titolo VI

Come fare

Per le pubblicazioni i futuri sposi devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi per l'avvio del procedimento. Davanti all’ufficiale di stato civile devono compilare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici, allegando tutto il necessario.


Nulla osta

Il nulla osta, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità). Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.
Il nulla osta può essere rilasciato:
- dall’Autorità consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del console deve essere legalizzata alla Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria. oppure:
- dall'Autorità competente del proprio paese per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi.

Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione. Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto. Se nel nulla osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l'atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all'originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità. Se nel nulla osta rilasciato dalla propria autorità diplomatica in Italia l'indicazione dello stato civile risulta "libero", è necessario integrare tale nulla osta con un documento di stato civile: certificato di stato civile celibe/nubile, atto di divorzio o atto di morte del precedente coniuge a seconda della condizione personale (ciò è assolutamente necessario per la donna divorziata o vedova, per rispettare quanto previsto dall'art. 89 del Codice Civile italiano). Tale documento deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalle competenti autorità.

Cosa serve

Davanti all’ufficiale di stato civile bisogna compilare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici, allegando:

  • fotocopia del codice fiscale
  • fotocopia del documento di identità degli sposi (per i cittadini stranieri occorre portare la fotocopia del passaporto)
  • richiesta di pubblicazioni civili del parroco o del ministro di culto competente (in caso di matrimonio religioso
  • i cittadini stranieri devono produrre: passaporto valido e nulla osta a contrarre matrimonio o certificato di capacità matrimoniale.

Cosa si ottiene

Il certificato di capacità matrimoniale viene rilasciato dall’ufficio di stato civile del Comune di residenza dello Stato di origine per i cittadini di paesi aderenti alla convenzione di Monaco del 05/09/1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldovia, Spagna, Svizzera, Turchia).

Procedure legate all'esito

Tutti devono essere muniti del proprio documento identificativo in corso di validità.
Se uno dei due sposi non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario si trasferiscono nel luogo in cui questi si trova, per celebrarne il matrimonio. In questo caso sono necessari quattro testimoni. Lo stato di
impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni. Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita.

Tempi e scadenze

Il matrimonio può essere celebrato non prima di dodici giorni e non oltre centottanta giorni dall’esposizione delle pubblicazioni nel Comune/Comuni di residenza.

Casi Particolari

Cittadini statunitensi
Al posto del nulla osta vengono richiesti i seguenti documenti:
-  atto notorio attestante che, secondo le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Per tale
atto occorre presentarsi con due testimoni alla cancelleria del Tribunale locale;
-  dichiarazione giurata resa dal cittadino statunitense al Consolato statunitense in Italia. La firma del console deve essere legalizzata alla Prefettura competente.

Cittadini australiani
In sostituzione del nulla osta sono richiesti i seguenti documenti:
- dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano al Consolato australiano in Italia, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata alla Prefettura competente.
- documenti (quali atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti autorità in Australia, comprovanti inoltre che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Se tali documenti non sono disponibili, l’interessato deve documentare attraverso un atto notorio, reso davanti alla cancelleria del Tribunale alla presenza di due
testimoni, che, secondo le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia.

Rifugiati politici
Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:
- certificato rilasciato dall'Alto commissariato delle nazioni unite in Roma;
- copia di atto di notorietà con due testimoni effettuato al Tribunale;
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- documento di identità valido.

Se lo straniero non conosce la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete, munito di un documento di identità, sia per la richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione del matrimonio. Quando i futuri coniugi hanno reso l’autocertificazione, l’ufficiale di stato civile fissa l’appuntamento per le pubblicazioni.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni devono essere presenti entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata muniti di documento di riconoscimento; in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 20/09/2024

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