Descrizione
Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1, della l.r. 6/2010”, in base alle quali i Comuni devono redigere, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo, per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 6/2010, il calendario regionale delle fiere e delle sagre (definito all'articolo 16, comma 2, lettera h della stessa legge come l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre).
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. g) della sopracitata legge regionale, per sagra deve intendersi “ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva”.
Visto il regolamento delle sagre, al fine di consentire al Comune di Mazzo di Valtellina di redigere, nel termine sopra citato, l’elenco delle sagre dell'anno 2025, tutti i soggetti (enti pubblici, enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale in ogni ambito, enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica, organismi religiosi, partiti politici, associazioni sindacali o imprese) che, nel corso del 2025, intendono realizzare una sagra come sopra definita, devono presentare un’apposita istanza che, a pena di inammissibilità, dovrà contenere i seguenti dati:
- Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati; 2. Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono); 3. Denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione; 4. Programma di massima della manifestazione.
In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglierà le istanze attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri indicati all’art. IV punto 3) delle sopracitate linee guida regionali:
- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- r) ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Tali informazioni dovranno essere necessariamente fornite dagli organizzatori contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui sopra.
L’istanza di iscrizione di una nuova sagra nel calendario regionale delle fiere e delle sagre deve essere presentata agli uffici comunali mediante lo sportello SUAP oppure utilizzando l’apposita modulistica da presentare al protocollo comunale tramite PEC, email o consegnata a mano, entro le ore 12.00 del 15 NOVEMBRE 2024.
La mancata presentazione entro il termine suddetto comporterà l’esclusione dall’inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all’art. 16 lettera h) della L.R. 02/02/2010 n. 6.
Il comma 3 dell’art. 18 ter della ripetuta L.R. 6/2010 prevede che “in caso di svolgimento di sagra al di fuori del calendario regionale di cui all’art. 16, comma 2 lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata interruzione della sagra” e il comma 4 prevede che “in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all’ultima violazione commessa”.
Si ricorda, inoltre, che:
- gli organizzatori delle sagre dovranno presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, adeguata segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di somministrazione alimenti e bevande, congiuntamente a notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it;
- con riferimento a tutte le attività esercitate nello svolgimento della manifestazione diverse da quella di somministrazione alimenti e bevande (es. pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico, spettacolo viaggiante, ecc.) nonché con riferimento a tutte le ulteriori autorizzazioni di competenza comunale (es. patrocinio, utilizzo a vario titolo di spazi di proprietà comunale, ecc.), dovranno essere richieste ed ottenute dagli uffici competenti le necessarie autorizzazioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.
Per ogni informazione rivolgersi agli Uffici del Comune di Mazzo di Valtellina. Tel. 0342.861014.